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Allegato "A" all'articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027

STATUTO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA n. VE4

“CHIOGGIA – CAVARZERE - CONA”

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/09/2022

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC VE n.4, istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027.

2. La sede dell'ATC è stabilita nel Comune di Cona via Roma n.52; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

 

Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

  1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, sono organi dell'Ambito Territoriale di Caccia:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario;

d) il Comitato Direttivo;

c) l’Assemblea dei Soci;

d) il Revisore Unico dei Conti.

 

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’ambito territoriale di caccia.

1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027), decorso il quale decadono.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4,5,6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

 

Art. 4 - Compiti e funzioni del presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5

2. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;

b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;

c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia;

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo.

4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente il Comitato Direttivo per provvedere all'elezione del nuovo Presidente nell'osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.

5. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi abbia ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi nel medesimo ATC.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai mandati successivi alla data di decorrenza di validità del PFVR 2022-2027.

 

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre, n.50 ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;