d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993,n.50, il programma delle attività che si intende svolgere;
e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia;
h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui alla lettera d);
i) rilascia permessi d'ospite sulla base di specifica regolamentazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
m) individua forme di collaborazione tra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci.
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all'articolo 11.
2. L'Assemblea dei Soci:
a) approva lo Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia;
b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;
d) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;
e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
f) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia;
g) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'Ambito Territoriale di Caccia;
h) elegge 5 (cinque) rappresentanti dell'ATC con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall'assemblea dei soci, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le assemblee possono essere tenute in modalità digitale qualora le condizioni contingenti non consentano di tenerle in presenza.
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