Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I1 bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.

4. Per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b);
b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione pubblica.

 

Art. 11 - Disposizioni finali.

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.

2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.